Sez. 1, Sentenza n. 2199 del 13/05/1989 (Rv. 462746 - 01)
PROPRIETÀ - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OPERE DEL TERZO CON MATERIALI PROPRI - QUALITÀ DI TERZO - CONIUGE DEL PROPRIETARIO - ESCLUSIONE.*
PROPRIETÀ - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OPERE DEL TERZO CON MATERIALI PROPRI - QUALITÀ DI TERZO - CONIUGE DEL PROPRIETARIO - ESCLUSIONE.*
In favore del coniuge, che, in costanza di matrimonio, abbia provveduto a proprie spese a migliorie od ampliamenti di immobile in godimento del nucleo familiare e di proprietà dell'altro coniuge, deve riconoscersi il diritto ai rimborsi ed alle indennità contemplate dall'art. 1150 cod. civ. per il possessore in buona fede, trattandosi di norma applicabile anche al compossessore, mentre va esclusa l'invocabilità dell'art. 936 cod. civ., in tema di opere fatte da un terzo con materiali propri, difettando nel compossessore il requisito della terzietà.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 936, Cod. Civ. art. 1150
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)