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Sez. 6, Sentenza n. 3692 del 21/03/1972 Ud. (dep. 24/05/1972) Rv. 121116 - 01

PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI(SINGOLI PRODOTTI) - BIBITE - BIBITE ANALCOOLICHE VENDUTE IN VIOLAZIONE DELLE NORME DISCIPLINANTI LA MATERIA - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO.*
Stato
decisa il 1972-03-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/121116-01

PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI(SINGOLI PRODOTTI) - BIBITE - BIBITE ANALCOOLICHE VENDUTE IN VIOLAZIONE DELLE NORME DISCIPLINANTI LA MATERIA - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO.*

Le prescrizioni stabilite dagli artt 4 e 6 del DPR 19 maggio 1958, n 719 per le bibite analcooliche vendute con il nome di uno o piu frutta si riferiscono a tutte le operazioni di compravendita, inteso questo termine nella sua accezione piu ampia e quindi anche alla vendita praticata da colui che fabbrichi le bibite al rivenditore, essendo ovvio che fino a quando le bibite dal produttore fabbricate siano ancora custodite nello stabilimento anche se pronte per essere destinate al commercio, l'ipotesi contravvenzionale non puo dirsi ancora realizzata, mentre viene ad esistenza appunto col trasferimento che del prodotto si faccia al rivenditore o al consumatore direttamente.*

Riferimenti normativi: Legge 19/05/1958 num. 719 art. 6, Legge 19/05/1958 num. 719 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)