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Sez. 2, Sentenza n. 6382 del 19/03/2007 (Rv. 597136 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ | Giudice di pace - Ricorso per cassazione - Motivi ammissibili - Individuazione - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597136-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ

Le sentenze pronunziate dal giudice di pace ai sensi dell'art. 113 cod. proc. civ. sono impugnabili con ricorso per cassazione, oltre che per le violazioni e i motivi previsti dai numeri 1 e 2 dell'art. 360 cod. proc. civ., solo - con riferimento al n. 3 dello stesso articolo - per violazioni della Costituzione, delle norme di diritto comunitario sovranazionali, della legge processuale, nonché, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 206 del 2004, dei principi informatori della materia, restando pertanto escluse, anche dopo tale pronuncia, le altre violazioni di legge, mentre sono soggette a ricorso per cassazione - in relazione al n. 4 dello stesso art. 360 cod. proc. civ. - per nullità attinente alla motivazione, solo ove questa sia assolutamente mancante o apparente, ovvero fondata su affermazioni contrastanti o perplesse o, comunque, inidonee ad evidenziare la "ratio decidendi". (Nella specie, in cui trattavasi di controversia originata da una domanda di risarcimento danni ex art. 2043 cod. civ. proposta da un privato nei confronti di un Comune per l'assunta illegittimità di un verbale di accertamento elevato a suo carico per un'infrazione stradale, rispetto al quale aveva già provveduto al pagamento in misura ridotta, la S.C. ha ritenuto che le dedotte violazioni che presiedevano alla proposizione del ricorso per cassazione, in materia di sanzioni amministrative in generale e di sanzioni attinenti a violazioni del codice della strada in particolare, nonché ai limiti dei provvedimenti della P.A., rientrassero, rispettivamente, nelle ipotesi delle norme processuali e dei principi informatori della materia per le quali era consentito il ricorso in sede di legittimità anche avverso le sentenze equitative ex art. 113 cod. proc. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)