Sez. 3, Sentenza n. 552 del 17/01/2012 (Rv. 621166 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ | Motivi d'impugnazione - Limiti - Principi informatori della materia - Corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ. - Configurabilità - Fattispecie.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ
In tema di impugnabilità delle sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità, deve essere annoverato tra principi informatori della materia processuale, quello contenuto nell'art. 112 cod. proc. civ. relativo al canone della corrispondenza tra il chiesto e pronunciato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di pace che, nel condannare un'associazione non riconosciuta al pagamento di una somma, aveva esteso la condanna anche nei confronti del presidente della medesima, pur in difetto di una domanda in tal senso da parte dell'attore).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)