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Sez. 3, Sentenza n. 16254 del 03/08/2005 (Rv. 584591 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ | Giudice di pace - Inesistenza o apparenza di motivazione - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584591-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ

Nelle sentenze emesse dal giudice di pace secondo equità, il difetto di motivazione è deducibile in cassazione soltanto sotto il profilo della mancanza di essa o della sua enunciazione meramente apparente, ai sensi dell'art. 360 n. 4 cod. proc. civ., per nullità della sentenza per violazione degli art. 132, primo comma n. 4 del medesimo codice e 118 secondo comma seconda parte delle disposizioni di attuazione del codice di rito, che rispettivamente impongono al giudice di indicare concisamente i motivi della decisione - e, in particolare, le ragioni di equità sulle quali essa sia fondata - tenendo presente il carattere non sillogistico, ma intuitivo del giudizio di equità. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nel valutare i danni subiti da un veicolo in un sinistro stradale, si era discostata da un preventivo di spese prodotto dalla parte perché gli importi indicati avevano solo valore indiziario, non essendo stati confermati nè corredati da fotografie del veicolo stesso).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 4, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 118 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)