Sez. 3 - , Sentenza n. 19660 del 03/10/2016 (Rv. 642599 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - MAGISTRATI ONORARI | Tribunale - Tabelle dell'ufficio - Causa decisa da giudice onorario in violazione delle stesse - Nullità della sentenza - Esclusione - Ragioni.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - MAGISTRATI ONORARI
Quando un giudice onorario, appartenente all'ufficio giudiziario, decida una causa in materia che, secondo la ripartizione tabellare, sia sottratta alla sua potestà decisoria, il provvedimento non è nullo (salvo che si tratti di procedimenti possessori o cautelari "ante causam", espressamente esclusi dall'art. 43 bis del r.d. n. 12 del 1941), in quanto la decisione assunta dal g.o.t. in violazione delle tabelle organizzative dell'ufficio non incide sulla composizione dell'ufficio giudiziario, né alcuna norma di legge prevede una siffatta nullità, configurandosi, invece, una semplice irregolarità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 art. 10, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 43 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)