Sez. 2, Sentenza n. 18002 del 02/08/2010 (Rv. 614711 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - MAGISTRATI ONORARI | Composizione dei collegi dei tribunali - Esercizio di funzioni di appello - Ammissibilità - Trattazione di procedimenti cautelari "ante causam" e possessori - Possibilità - Esclusione - Fondamento - Conseguente nullità del provvedimento.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - MAGISTRATI ONORARI
Ai sensi dell'art. 43-bis del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, i giudici onorari chiamati ad integrare i collegi nei tribunali ordinari, mentre possono svolgere anche funzioni di appello, non possono, invece, trattare i procedimenti cautelari "ante causam" e quelli possessori, altrimenti derivandone un vizio di costituzione del giudice e la conseguente nullità, ai sensi degli artt. 158 e 161, primo comma, cod. proc. civ., del provvedimento pronunciato.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 43 bis, Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)