Sez. 1, Sentenza n. 3298 del 21/03/2000 (Rv. 534913 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - DICHIARAZIONE DI P.U. - AFFIEVOLIMENTO DEL DIRITTO SOGGETTIVO DEL PRIVATO | Mancanza iniziale della dichiarazione di p.u. - Pretesa risarcitoria o restitutoria del privato - Ammissibilità - Scadenza del termine per il compimento della procedura espropriativa - Irrilevanza - Fattispecie relativa all'applicabilità dell'art. 3, comma sessantatreesimo, della legge n. 662 del 1996.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - DICHIARAZIONE DI P.U. - AFFIEVOLIMENTO DEL DIRITTO SOGGETTIVO DEL PRIVATO
In tema di espropriazione per pubblica utilità, solo la mancanza iniziale della dichiarazione di pubblica utilità (o il suo annullamento) determina quella situazione di illiceità iniziale e permanente dell'occupazione che giustifica la pretesa restitutoria del privato, ove questi non chieda il risarcimento per equivalente, rinunciando alla reintegrazione. Non ha, invece, a tal fine rilievo la scadenza del termine di pubblica utilità (o, più esattamente, del termine per il compimento della procedura espropriativa), perché solo la scadenza del termine finale per il compimento dei lavori ha carattere perentorio, dovendosi a tutti gli altri termini attribuire efficacia ordinatoria (la S.C. ha così respinto il ricorso che tendeva ad escludere i criteri risarcitori dell'art. 3, comma sessantacinquesimo, della legge n. 662 del 1996, sul presupposto che l'irreversibile trasformazione del fondo era intervenuta quando erano già spirati i termini della dichiarazione di pubblica utilità).
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 3 com. 65 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)