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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 281 del 1983

Decisione
decisa il 1983-09-21, depositata il 1983-09-29
ECLI
ECLI:IT:COST:1983:281
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 14668

  • Edilizia e urbanistica
  • Costruzioni senza licenza
  • Identità di sanzioni per situazioni ritenute diverse
  • Difetto di motivazione sulla rilevanza
  • Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, lett. b, legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per l'edificabilità dei suoli), sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., - nella parte in cui assoggetta alla stessa sanzione la condotta di chi, pur costruendo senza la prescritta concessione, rispetti le disposizioni poste a tutela dell'interesse urbanistico e la condotta di chi, nel costruire senza licenza, violi anche tali disposizioni - in quanto l'ordinanza di rimessione non contiene né un accenno alla fattispecie concreta né la motivazione della rilevanza della dedotta questione di legittimità costituzionale nella causa di merito.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17, lett. b, della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per l'edificabilità dei suoli) promosso con ordinanza emessa il 25 ottobre 1979 dal Pretore di Trapani nel procedimento penale a carico di Patti Vincenzo ed altro, iscritta al n. 85 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 105 del 1980; visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1983 il Giudice relatore Michele Rossano;
punto 1
considerato che il Pretore di Trapani, con l'ordinanza in epigrafe, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione, sollevata dalle parti, concernente la legittimità costituzionale dell'art. 17, lett. b), legge 28 gennaio 1977, n. 10 (norme per la edificabilità dei suoli) - nella parte in cui assoggetta alla stessa sanzione la condotta di chi, pur costruendo senza la prescritta concessione, rispetti le disposizioni poste a tutela dell'interesse urbanistico e la condotta di chi, nel costruire senza licenza, violi anche tali disposizioni - in riferimento all'art. 3 della Costituzione;
punto 2
rilevato che l'ordinanza di rinvio non contiene né un accenno alla fattispecie concreta, né la motivazione sulla rilevanza della dedotta questione di legittimità costituzionale nella causa di merito;
punto 3
ritenuto, pertanto, che non è stata rispettata la prescrizione dell'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, che impone al giudice a quo di esporre, nella ordinanza di rinvio, i termini ed i motivi della questione; che, di conseguenza, in conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte (da ultimo: sentenza n. 127 del 1983; ordinanze n. 130 e n. 140 del 1983), la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza,

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, lett. b), legge 28 gennaio 1977, n. 10 (norme per la edificabilità dei suoli) proposta dal Pretore di Trapani, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 settembre 1983. F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze