Sez. 3, Sentenza n. 6217 del 21/11/1981 (Rv. 416997 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI - REQUISITI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI - REQUISITI.*
Seppure l'esposizione sommaria dei fatti di causa, richiesta dall'art. 366 n. 3 cod. proc. civ. a pena di inammissibilità del ricorso per Cassazione, non deve costituire necessariamente una premessa a sè stante rispetto ai motivi di impugnazione, è indispensabile tuttavia, per il soddisfacimento della suddetta prescrizione, che, almeno nella parte destinata all'illustrazione dei motivi, il ricorrente offra una cognizione chiara e completa, anche se sommaria, dei fatti che hanno originato la controversia nonché delle vicende processuali, in modo che essi possano venire conosciuti in base al contenuto del ricorso, senza che si debba attingerli da altre fonti. (Conf 1451/81, mass n 412106; (Conf 4783/81, mass n 415485).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)