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Sez. 3, Sentenza n. 2462 del 07/04/1983 (Rv. 427330 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI - REQUISITI.*
Stato
decisa il 1983-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427330-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI - REQUISITI.*

Seppure l'esposizione sommaria dei fatti di causa, richiesta dallo art. 366 n. 3 cod. proc. civ. a pena di inammissibilità del ricorso per Cassazione, non deve costituire necessariamente una premessa a sè stante rispetto ai motivi di impugnazione, è indispensabile tuttavia, che almeno nella parte destinata all'illustrazione dei motivi il ricorrente offra una cognizione chiara e completa, anche se sommaria, dei fatti che hanno originato la controversia nonché delle vicende processuali, in modo che essi possano venire conosciuti in base al contenuto del ricorso, senza che si debba attingerli da altre fonti. (Conf 1491/82, mass n 419309; (Conf 6217/81, mass n 416997).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)