Sez. 1, Sentenza n. 944 del 28/01/2000 (Rv. 533214 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - PRESTAZIONE DI GARANZIA | Sequestro dei beni dell'obbligato ex art. 156 cod. civ. - Revoca - Presupposti - Giustificati motivi - Necessità - Mancata concessione in presenza dei suddetti motivi - Ammissibilità - Valutazione discrezionale del giudice di merito - Censurabilità in Cassazione - Esclusione.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - PRESTAZIONE DI GARANZIA
Il provvedimento di sequestro dei beni del coniuge obbligato all'assegno di mantenimento di cui all'art. 156 comma sesto cod. civ., che può essere revocato, anche ad opera del giudice di appello, per la sopravvenienza di giustificati motivi (art. 156 ultimo comma), ben può, ricorrendo gli stessi giustificati motivi, e pur sussistendo le condizioni necessarie per la sua concessione (inadempienza dell'obbligato), non venire emesso, e la valutazione discrezionale circa la presenza dei giustificati motivi, ove fondata su congrua motivazione, si sottrae al sindacato di legittimità da parte della S.C.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)