Sez. U, Sentenza n. 5731 del 07/11/1979 (Rv. 402346 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - CONTROVERSIE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI RELATIVE AL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - CONTROVERSIE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI RELATIVE AL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI.*
L'eliminazione, nel nuovo testo dell'art 442 cod proc civ (introdotto dall'art 1 della legge n 533 del 1973), di qualsiasi riferimento alle controversie individuali di lavoro costituisce un'innovazione rispetto al corrispondente testo dell'abrogato art 459 cod proc civ - che invece si richiamava puntualmente 'ai rapporti indicati nell'art 429' - la cui portata va intesa nel senso che la norma suddetta comprende nell'ambito della giurisdizione ordinaria le controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di tutti i lavoratori privati, anche se non concernenti i rapporti indicati nell'art 409 cod proc civ, e cioe pure dei lavoratori autonomi, non gia nel senso che modifica i criteri generali sulla ripartizione della giurisdizione, devolvendo al giudice del lavoro tutte le controversie previdenziali e assistenziali, pur se inerenti al rapporto di pubblico impiego, per i quali resta ferma la giurisdizione della Corte dei conti. (Conf 2002/75, mass n 375712).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 62, Regio Decr. Legge 03/03/1938 num. 680 art. 60 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)