Sez. 1, Sentenza n. 4861 del 15/11/1989 (Rv. 464228 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - PRESTAZIONE DI GARANZIA - SEQUESTRO DI PARTE DEI BENI DELL'OBBLIGATO ALLO ASSEGNO - PRESUPPOSTO - INADEMPIMENTO DI DETTO OBBLIGATO - SUFFICIENZA - GRAVITÀ DELL'INADEMPIMENTO, INTENTO DI SOTTRARRE I BENI O IMPOSSIBILITÀ DI PRESTARE ALTRA GARANZIA ATTRAVERSO ISCRIZIONE IPOTECARIA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - PRESTAZIONE DI GARANZIA - SEQUESTRO DI PARTE DEI BENI DELL'OBBLIGATO ALLO ASSEGNO - PRESUPPOSTO - INADEMPIMENTO DI DETTO OBBLIGATO - SUFFICIENZA - GRAVITÀ DELL'INADEMPIMENTO, INTENTO DI SOTTRARRE I BENI O IMPOSSIBILITÀ DI PRESTARE ALTRA GARANZIA ATTRAVERSO ISCRIZIONE IPOTECARIA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
In tema di rapporti patrimoniali fra i coniugi separati, l'art. 156 sesto comma cod. civ., nell'accordare al giudice il potere di disporre, su richiesta dell'avente diritto, il sequestro di parte dei beni dell'obbligato all'assegno di mantenimento, subordina la relativa facoltà all'inadempienza di detto obbligato, ma non richiede anche la gravità dell'inadempimento o l'intento di sottrarre quei beni, e nemmeno esige che il creditore non sia in grado di acquisire altra analoga garanzia attraverso iscrizione d'ipoteca.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)