Sez. 2, Sentenza n. 3440 del 24/04/1990 (Rv. 466824 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - AD SUBSTANTIAM - IN GENERE - SIMULTANEITÀ DELLE SOTTOSCRIZIONE DEI CONTRAENTI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - AD SUBSTANTIAM - IN GENERE - SIMULTANEITÀ DELLE SOTTOSCRIZIONE DEI CONTRAENTI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
Nei contratti per cui è richiesta la Forma scritta ad substantiam, non è necessaria la simultaneità delle sottoscrizioni dei contraenti e, pertanto, sia la produzione in giudizio della relativa scrittura da parte di chi non l'ha sottoscritta, sia qualsiasi manifestazione di volontà in Forma scritta del contraente che non ha firmato, diretta alla controparte e dalla quale emerga l'intento di avvalersi del contratto, realizzano un valido equivalente della sottoscrizione mancante, purché la parte che ha sottoscritto non abbia in precedenza revocato il proprio consenso. (Conf 469/83, mass n 425266).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1350
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)