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Sez. 2, Sentenza n. 738 del 23/01/1995 (Rv. 489853 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - PROPOSTA - MORTE O INCAPACITÀ DELL'IMPRENDITORE | Produzione in giudizio della scrittura ad opera della parte che non l'ha sottoscritta - Intervenuta morte, al momento della produzione, della stessa parte - Perfezionamento del contratto - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 1995-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489853-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - PROPOSTA - MORTE O INCAPACITÀ DELL'IMPRENDITORE

Il principio secondo cui la produzione della scrittura ad opera della parte che non l'aveva sottoscritta, costituendo un valido equipollente della sottoscrizione mancante, determina, anche quando è richiesta la forma scritta, l'incontro dei consensi ed il perfezionamento, quindi, del contratto, non è operante se colui che aveva sottoscritto l'atto incompleto non è più in vita nel momento della produzione perché la morte determina l'estinzione automatica della proposta (quando questa non è irrevocabile - art. 1329 cod. civ. - o non è fatta dall'imprenditore nell'esercizio della sua impresa - art. 1330 cod. civ. -) rendendola non più impegnativa per gli eredi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1329, Cod. Civ. art. 1330

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)