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Sez. 1, Sentenza n. 11887 del 03/11/1992 (Rv. 479288 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Liquidazione dell'attivo - Vendita di immobili - In genere | Vendita - Sospensione - Ammissibilità - Condizioni - Vendita - Modalità - Irrilevanza - Disciplina delle offerte in aumento ex art. 584 cod. proc. civ. - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479288-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Liquidazione dell'attivo - Vendita di immobili - In genere

In tema di liquidazione dell'attivo fallimentare, il potere del giudice delegato di sospendere la vendita di un immobile, ai sensi dell'art. 108 terzo comma della legge fallimentare, deve essere riconosciuto sia se la vendita è stata disposta con incanto, sia nell'ipotesi in cui sia stata ordinata senza incanto, poiché, al fine dell'esercizio di detto potere. le offerte in aumento del prezzo rilevano, non come condizioni per procedere ad una nuova gara, ma solo come indici della sproporzione - per difetto - del prezzo raggiunto dall'immobile rispetto a quello "giusto", indipendentemente dalla forma e dalle modalità della vendita, nonché dall'osservanza della disciplina delle offerte successive all'incanto dettata dall'art. 584 cod. proc. civ., (norma non applicabile nella procedura concorsuale, per incompatibilità con l'esigenza di realizzare, nel comune interesse dei creditori, un ricavato quanto più possibile corrispondente al giusto prezzo dell'immobile).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 584, Legge Falliment. art. 105, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 105, Legge Falliment. art. 108, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 108

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)