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Sez. 1, Sentenza n. 12164 del 15/09/2000 (Rv. 540165 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - IN GENERE | Vendita senza incanto - Sospensione - Ammissibilità - Condizioni - Provvedimento esplicito e autonomo di sospensione - Necessità - Esclusione - Apertura di una nuova gara - Implicito provvedimento di sospensione della vendita - Configurabilità.
Stato
decisa il 2000-09-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/540165-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - IN GENERE

In tema di liquidazione dell'attivo fallimentare, benché nella vendita senza incanto non trovi attuazione l'istituto dell'aumento del sesto di cui all'art. 584 cod. proc. civ., tuttavia è pur sempre consentito al giudice delegato sospendere la vendita ai sensi dell'art. 108 comma terzo legge fall. quando ritenga che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello "giusto"; tale sospensione non necessita di una espressa deliberazione, dovendo invece ritenersi implicitamente presupposta nel decreto di fissazione di una ulteriore gara intervenuto prima dell'esaurimento della vendita e dopo la presentazione di offerte in aumento, dovendosi, peraltro, specificare che, in questo caso, le offerte in aumento non rilevano come condizione di apertura una nuova gara, bensì come indici della sproporzione (per difetto) del prezzo raggiunto rispetto a quello "giusto" e quindi come presupposto per l'esercizio del potere discrezionale di sospendere (anche implicitamente) la vendita.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 108, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 108, Cod. Proc. Civ. art. 584

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)