Sez. 1, Sentenza n. 14979 del 28/06/2006 (Rv. 590805 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - IN GENERE | Disciplina delle offerte in aumento ex art. 584 cod. proc. civ. - Applicabilità - Potere del giudice delegato di sospensione della vendita ex art. 108 legge fall. - Incompatibilità - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - IN GENERE
In tema di vendita all'incanto di beni immobili in sede fallimentare, il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile contenuto nell'art. 105 legge fall. comprende anche la disposizione dettata dall'art. 584 cod. proc. civ., concernente l'istituto dell'offerta in aumento di sesto, il quale non è incompatibile con la previsione, nell'art. 108 legge fall., di un più generale e discrezionale potere del giudice delegato di sospensione della vendita nel caso in cui ritenga che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto, come è confermato dalla previsione per le esecuzioni immobiliari di un analogo potere (art. 586, comma primo, cod. proc. civ., sost. dall'art. 19-bis del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con modif. in legge 12 luglio 1991, n. 203).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 105, Legge Falliment. art. 108, Cod. Proc. Civ. art. 584, Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST., Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 19 bis, Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)