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Sez. L, Sentenza n. 4875 del 21/09/1979 (Rv. 401506 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - PENSIONE PRIVILEGIATA DI INVALIDITA PREVISTA DALL'ART 12 DELLA LEGGE N 903 DEL 1965 - SPETTANZA - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1979-09-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401506-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - PENSIONE PRIVILEGIATA DI INVALIDITA PREVISTA DALL'ART 12 DELLA LEGGE N 903 DEL 1965 - SPETTANZA - PRESUPPOSTI.*

La pensione privilegiata di invalidita introdotta nel sistema previdenziale dall'art 12 della legge 21 luglio 1965 n 903 e prevista, con requisiti di Assicurazione e contribuzione minori rispetto a quelli richiesti per l'ordinaria pensione di invalidita, per le ipotesi in cui l'invalidita sia stata contratta per cause di lavoro non costituenti infortunio sul lavoro o malattia professionale. E poiche per 'rapporto causale diretto fra invalidita e finalita del serviziò deve intendersi, tenuto conto della funzione sostitutiva o sussidiaria della pensione privilegiata, rispetto alla rendita per infortunio o per malattia professionale, qualsiasi attivita o comportamento del lavoratore finalizzato all'espletamento del servizio, la predetta pensione e concedibile anche nel caso di infortunio in itinere non coperto dall'Assicurazione infortunistica per difetto di rischio specifico o di rischio generico aggravato e per la sussistenza di rischio generico comune. (V 2488/78, mass n 391859).*

Riferimenti normativi: Legge 21/07/1965 num. 903 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)