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Sez. L, Sentenza n. 2726 del 20/04/1983 (Rv. 427626 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - PENSIONE PRIVILEGIATA DI INVALIDITÀ PREVISTA DALL'ART. 12 DELLA LEGGE N. 903 DEL 1965 - SPETTANZA - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1983-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427626-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - PENSIONE PRIVILEGIATA DI INVALIDITÀ PREVISTA DALL'ART. 12 DELLA LEGGE N. 903 DEL 1965 - SPETTANZA - PRESUPPOSTI.*

Il requisito del rapporto causale diretto fra Invalidità e "finalità di servizio", al fine della possibilità di Costituzione del diritto alla prestazione previdenziale speciale (pensione privilegiata di Invalidità) di cui all'art. 12 della legge n. 903 del 1965, non si identifica con l'"occasione di lavoro" di cui all'art. 2 del d.P.R. n. 1124 del 1965 e neppure richiede che l'attività, ricollegabile al servizio, sia caratterizzata dal "rischio specifico" o dal cosiddetto "rischio generico aggravato", ma si realizza allorché l'evento lesivo sia riconducibile alla sfera del cosiddetto "rischio generico" connesso alla prestazione lavorativa (nella specie, infortunio in itinere). (V 2488/78, mass n 391859; (Conf 4875/79, mass n 401506).*

Riferimenti normativi: Legge 21/07/1965 num. 903 art. 12, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)