Sez. L, Sentenza n. 2488 del 19/05/1978 (Rv. 391859 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE - INDENNIZZABILITA - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE - INDENNIZZABILITA - CONDIZIONI.*
L'infortunio in itinere e indennizzabile solo a condizione che l'iter, inteso in senso comprensivo di ogni modalita del percorso, sia imposto al lavoratore senza possibilita di altra scelta, per precise esigenze aziendali, in modo che il relativo rischio, di per se generico in quanto non concernente un'attivita lavorativa, diventi specifico in quanto necessariamente connesso alla prestazione di lavoro. (nella specie, e stata confermata la sentenza del merito, con cui si era esclusa l'indennizzabilita di un infortunio occorso ad una coltivatrice diretta mentre rincasava a piedi, provenendo dal luogo di lavoro, su una strada statale, in ora notturna e portando una borsa con le pentole servite per il suo pasto, osservandosi che la normale percorribilita della strada in ore notturne ed il non eccezionale ingombro della borsa escludevano la specificita del rischio). (V 2088/75, mass n 375818).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 17/08/1935 num. 1765 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)