Sez. 6, Sentenza n. 9 del 08/01/1997 Cc. (dep. 18/02/1997) Rv. 208168 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE | Ordinanza di sospensione adottata per la particolare complessità del dibattimento - Successivo mutamento della composizione dell'organo giudicante - Rinnovazione del dibattimento - Conservazione di efficacia del provvedimento di sospensione - Sussistenza - Richiamo al principio generale della conservazione degli atti contenuto nell'art. 42 cod. proc. pen. - Fattispecie in cui, successivamente alla ordinanza di sospensione, il presidente del collegio era stato collocato a riposo e il dibattimento era iniziato nuovamente davanti a diverso collegio giudicante.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE
In tema di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, il provvedimento adottato dal giudice del dibattimento con ordinanza ex art. 304, commi secondo e terzo, cod. proc. pen. non perde efficacia nel caso di rinnovazione del dibattimento conseguente a mutamento della composizione dell'organo giudicante (nella specie, per collocamento a riposo del presidente del collegio), e ciò non solo perché nessuna norma prevede una simile conseguenza, ma anche perché ciò sarebbe in contrasto con il principio generale di conservazione degli atti, agevolmente desumibile, quale criterio ispiratore dell'intero ordinamento processuale, dalla disciplina dettata dall'art. 42 cod. proc. pen. in tema di astensione e ricusazione, che ha trovato conferma nella previsione transitoria di cui all'art. 1, comma secondo, D.L. 10 maggio 1996, n. 250.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 42 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 42 com. 2, Decreto Legge 10/05/1996 num. 250 art. 1 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)