diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 10842 del 10/07/2003 (Rv. 564938 - 01)

FONTI DEL DIRITTO - IN GENERE | Codici deontologici predisposti da ordini o collegi professionali - Natura - Assoggettabilità al criterio interpretativo di cui all'art. 12 delle preleggi - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2003-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564938-01

FONTI DEL DIRITTO - IN GENERE

Le disposizioni dei codici deontologici predisposti dagli ordini (o dai collegi) professionali, se non recepite direttamente dal legislatore, non hanno né la natura né le caratteristiche di norme di legge, come tali assoggettabili al criterio interpretativo di cui all'art. 12 delle preleggi, ma sono espressione di poteri di autorganizzazione degli ordini (o dei collegi), sì da ripetere la loro autorità, oltre che da consuetudini professionali, anche da norme che i suddetti ordini (o collegi) emanano per fissare gli obblighi di correttezza cui i propri iscritti devono attenersi e per regolare la propria funzione disciplinare. Ne discende che le suddette disposizioni vanno interpretate nel rispetto dei canoni ermeneutici fissati dagli artt. 1362 e ss. cod. civ., sicché con il ricorso per cassazione è denunciabile, "ex art. 360, numero 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dei suddetti canoni, con la specifica indicazione di quelli tra essi in concreto disattesi, nonché, "ex" art. 360, numero 5, cod. proc. civ., il vizio di motivazione, peraltro non riscontrabile allorquando si intenda far prevalere sulla logica e coerente interpretazione seguita nel giudizio di merito una diversa opzione ermeneutica patrocinata dalla parte ricorrente.

Riferimenti normativi: Preleggi art. 12, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)