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Sez. 3, Sentenza n. 11299 del 15/06/2004 (Rv. 573653 - 01)

PROFESSIONISTI - ORDINI PROFESSIONALI | Decisioni della Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie - Censurabilità in Cassazione - Limiti - Norme del codice deontologico - Natura di norme di legge - Esclusione - Conseguenza.
Stato
decisa il 2004-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573653-01

PROFESSIONISTI - ORDINI PROFESSIONALI

Le decisioni emesse dalla Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie possono essere impugnate con ricorso per cassazione ex art. 111 della Costituzione, pertanto, con riguardo ai vizi della motivazione, sono sindacabili solo nei casi di motivazione inesistente od apparente, che comportano la nullità della sentenza, mentre, riguardo al vizio di violazione di legge, occorre considerare che le norme del codice deontologico sono norme interne a ciascun ordine, rispetto alle quali non può ricorrere il vizio di violazione di legge, ma semmai quello di errata applicazione delle norme sull'interpretazione dei contratti.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Decreto Legisl. 13/09/1946 num. 261 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)