Sez. L, Sentenza n. 12923 del 13/07/2004 (Rv. 574505 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Ricorso per cassazione - Motivo proponente soltanto una tesi interpretativa contrapposta a quella del giudice di merito - Inammissibilità - Specifica denunzia di violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale o vizi di motivazione - Necessità - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
Nel giudizio di legittimità le censure relative all'interpretazione del contratto collettivo da parte del giudice di merito possono essere prospettate solo sotto il profilo della mancata osservanza dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o della insufficienza o contraddittorietà della motivazione, restando escluso che possa rendersi ammissibile la mera contrapposizione fra l'interpretazione offerta dal ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata. (Nella specie il giudice di merito, con sentenza confermata dalla S.C. aveva interpretato l'art. 32 del c.c.n.l. 1990/1991 per i dipendenti delle ferrovie e l'accordo sindacale integrativo 17 luglio 1991 nel senso che non contemplassero automatismi, ma collegassero la promozione all'individuazione di terminati posti di lavoro e del fabbisogno di personale con certe qualifiche).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)