Sez. 1, Sentenza n. 15981 del 14/07/2006 (Rv. 592313 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE | Procedimento di ammissibilità - Declaratoria di incostituzionalità dell'art. 274 cod. civ. - Ricorso per cassazione avverso la decisione del giudice di merito - Inammissibilità per sopravvenuta carenza d'interesse.
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE
A seguito della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 274 cod. civ. (Corte cost. n. 50 del 2006), che prevedeva il preliminare giudizio di ammissibilità dell'azione di dichiarazione della paternità naturale, deve dichiararsi l'inammissibilità, per sopravvenuta carenza d'interesse, del ricorso per cassazione avverso il decreto pronunciato dalla corte di appello sul reclamo avverso il decreto emesso dal tribunale ai sensi della predetta norma, atteso che l'esclusione dall'ordinamento, con efficacia "ex tunc" (salvi i rapporti esauriti), del procedimento di ammissibilità da essa previsto, comporta che l'azione per la dichiarazione della paternità naturale va ora proposta direttamente al giudice di merito secondo le regole ordinarie; sicché resta eliminato in radice l'oggetto del contrasto tra le parti, con il conseguente venir meno della necessità della decisione giudiziale sulle questioni proposte (in sede di mera delibazione ai fini dell'accertamento dell'utilità di un giudizio di merito) e, quindi, con perdita di efficacia dei provvedimenti emessi nelle more del detto procedimento preliminare, non esistendo più la norma che prevedeva tale procedimento e la statuizione cui esso era finalizzato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)