Sez. 1, Ordinanza n. 20242 del 19/09/2006 (Rv. 594627 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE | Procedimento di ammissibilità - Dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 274 cod. civ. - Decreto del tribunale dei minori che dichiara la propria competenza per territorio nel corso del giudizio di ammissibilità - Regolamento di competenza - Inammissibilità - Sopravvenuta carenza di interesse - Fondamento.
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE
A seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 274 cod. civ. (Corte cost., sent. n. 50 del 2006), che prevedeva il preliminare giudizio di ammissibilità dell'azione di dichiarazione della paternità naturale, è inammissibile, per sopravvenuta carenza d'interesse, il ricorso per regolamento di competenza avverso il decreto con il quale il tribunale dei minorenni, nel corso del giudizio di ammissibilità, ha dichiarato la propria competenza per territorio, atteso che l'esclusione dall'ordinamento, con efficacia "ex tunc" (salvi i rapporti esauriti), del procedimento di ammissibilità previsto dall'art. 274 cod. civ., comporta che l'azione per la dichiarazione della paternità naturale va ora proposta direttamente al giudice di merito secondo le regole ordinarie; sicché resta eliminato in radice l'oggetto del contrasto tra le parti, con il conseguente venir meno della necessità della decisione giudiziale sulle questioni proposte e, quindi, con perdita di efficacia dei provvedimenti emessi nelle more del detto procedimento preliminare, non esistendo più la norma che prevedeva tale procedimento e la statuizione cui esso era finalizzato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Civ. art. 274 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)