Sez. U, Sentenza n. 7572 del 31/03/2006 (Rv. 588453 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE | Procedimento di ammissibilità - Rapporto con il giudizio di merito - Giudizio di merito - Pronuncia sulla giurisdizione contenuta nel decreto di inammissibilità - Efficacia vincolante - Esclusione - Conseguenze sul ricorso per cassazione per difetto di giurisdizione - Declaratoria di incostituzionalità dell'art. 274 cod. civ. - Rilevanza.
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE
In tema di azione di dichiarazione della paternità (o maternità) naturale, il giudizio sull'ammissibilità e il successivo giudizio di merito, pur essendo collegati, hanno integrale autonomia, tenuto conto del diverso oggetto, cui corrisponde una diversità dell' istruttoria, e della diversa portata ed efficacia delle due pronunzie. Ne consegue, sul piano processuale, che il decreto di ammissibilità ha attitudine al giudicato, precludendo la proposizione nella fase di merito di questioni relative alla ritualità della procedura preliminare, nonché la rilevanza di esso come giudicato esterno e non interno, e la sua estensione a tutte le questioni che si pongano in rapporto di pregiudizialità necessaria con la decisione di ammissibilità, mentre eventuali ulteriori statuizioni contenute nel decreto stesso, eccedenti i limiti della dichiarazione di ammissibilità, sono inidonee a costituire il giudicato opponibile nella successiva fase di merito, in ragione del diverso oggetto. Pertanto, la pronuncia sulla giurisdizione eventualmente contenuta nel decreto di ammissibilità non ha efficacia vincolante per il giudice della fase di merito e non preclude la proposizione di analoga questione in detta fase. (In applicazione del principio di cui sopra e in considerazione della declaratoria di incostituzionalità del procedimento preliminare di ammissibilità di cui all'art. 274 cod. civ., la S.C. ha dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso avverso il decreto della Corte d'appello, che aveva disatteso l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano sollevata dal ricorrente per cassazione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)