Sez. 3, Sentenza n. 3636 del 08/04/1998 (Rv. 514368 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - VIZI DELLA COSA LOCATA | Serio pericolo per la salute del conduttore o dei suoi familiari - Conseguenze - Risoluzione del contratto, anche nel caso di vizi già noti - Ammissibilità - Risarcimento del danno - Esclusione.
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - VIZI DELLA COSA LOCATA
L'art. 1580 cod. civ. attribuisce al conduttore la cui salute sia minacciata da vizi della cosa a lui noti al momento della conclusione del contratto il potere di chiedere la risoluzione, non anche l'ulteriore rimedio del risarcimento del danno eventualmente subito in conseguenza dei vizi, giacché in tale ipotesi il danno deve ritenersi consapevolmente accettato dal conduttore. La norma, atteso il suo carattere eccezionale, non è applicabile nelle ipotesi in cui la cosa sia affetta da vizi non conosciuti dal conduttore ovvero quando il locatore siasi reso inadempiente all'obbligo di mantenere la cosa in stato di servire all'uso convenuto, trovando applicazione in dette ipotesi le disposizioni di cui agli artt. 1218 e 1453 cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1580
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)