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Sez. 3, Sentenza n. 23909 del 09/11/2006 (Rv. 592624 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - VIZI DELLA COSA LOCATA | Disciplina ex art. 1580 cod. civ. - Ambito oggettivo e presupposti - Individuazione - Esercitabilità dell'azione di risoluzione della locazione individuata da detta norma anche nel caso di vizi non conosciuti dal conduttore - Esclusione - Conseguenza - Promuovibilità dell'azione di risoluzione ordinaria.
Stato
decisa il 2006-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592624-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - VIZI DELLA COSA LOCATA

In materia di locazioni l'art. 1580 cod. civ., che consente al conduttore di chiedere la risoluzione del contratto e non anche il risarcimento del danno nel caso in cui i vizi siano dal medesimo conosciuti al momento della conclusione del contratto, ha carattere eccezionale e non è applicabile nelle ipotesi in cui la cosa sia affetta da vizi non conosciuti dal locatario ovvero quando il locatore si sia reso inadempiente all'obbligo di mantenere il bene in stato di servire all'uso convenuto, trovando applicazione, in detti casi, le disposizioni di cui agli artt. 1218 e 1453 cod. civ. .

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1580

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)