Sez. 4, Sentenza n. 4262 del 18/12/1985 Ud. (dep. 26/05/1986) Rv. 172814 - 01
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - SANZIONE SOSTITUTIVA EX ART. 77 LEGGE N. 689 DEL 1981 - COMPATIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - SANZIONE SOSTITUTIVA EX ART. 77 LEGGE N. 689 DEL 1981 - COMPATIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
In materia di sanzione sostitutiva irrogata su richiesta dello imputato ex art. 77 legge 24 novembre 1981 n. 689 il giudice non può ordinare la sospensione condizionale della pena poiché la sentenza dichiarativa dell'Estinzione di reato è inconciliabile con il beneficio di cui all'art. 163 cod. pen. che presuppone una pronuncia di condanna. (Conf mass n 167800; (Conf mass n 169801; (Conf mass n 171221).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 77 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 83
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)