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Sez. 4, Sentenza n. 6094 del 09/05/1985 Ud. (dep. 18/06/1985) Rv. 169801 - 01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - "PATTEGGIAMENTO" - APPLICABILITÀ DEL BENEFICIO - ESCLUSIONE - MOTIVO.*
Stato
decisa il 1985-05-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/169801-01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - "PATTEGGIAMENTO" - APPLICABILITÀ DEL BENEFICIO - ESCLUSIONE - MOTIVO.*

La sospensione condizionale della pena non è applicabile allo istituto del "patteggiamento", previsto dall'art. 77 legge n. 689 del 1981, in quanto, in tale ipotesi, il reato è stato già immediatamente estinto per l'applicazione della sanzione sostitutiva. (V mass n 167619; (V mass n 167454).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 77 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)