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Sez. 3, Sentenza n. 4444 del 10/04/1997 Ud. (dep. 13/05/1997) Rv. 208032 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Condono edilizio - Immobili sottoposti a sequestro - Sanatoria - Applicabilità.
Stato
decisa il 1997-04-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208032-01

EDILIZIA - IN GENERE

In tema di condono edilizio, le opere sottoposte a sequestro possono essere sanate in virtù del disposto del quarto comma dell'art. 43 della legge n. 47 del 1985. La "ratio" della previsione consiste nel riservare un trattamento di favore a colui che abbia rispettato il provvedimento dell'Autorità giudiziaria. Diversamente verrebbe ammesso alla sanatoria soltanto quel soggetto che ha violato i sigilli, ultimando il fabbricato. Nè detta statuizione può essere limitata ai provvedimenti degli organi e della giurisdizione amministrativa, poiché siffatta soluzione sarebbe contrastante con l'art. 3 della Costituzione. Nè tale interpretazione legittima surrettiziamente gli abusi che la legge ha voluto definitivamente reprimere, concedendo una sanatoria esclusivamente per le violazioni anteriori ad una certa data. Al riguardo vanno tenuti presenti i seguenti elementi: la differente nozione di ultimazione della costruzione di cui all'art. 31 della legge n. 47 del 1985; la possibilità di completare l'opera sotto la propria responsabilità secondo le modalità stabilite dal comma quattordicesimo dell'art. 35 della legge citata; la volontà del legislatore di predisporre una disciplina più rigorosa per l'avvenire e di estendere, entro il limite temporale individuato, la sanatoria a tutte le costruzioni ultimate ed a quelle non completate per "factum principis", nei limiti della possibilità di rendere funzionali le strutture realizzate.

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 35 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)