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Sez. 4, Sentenza n. 36794 del 24/01/2001 Cc. (dep. 11/10/2001) Rv. 220591 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Condono edilizio - Opere non ultimate per effetto di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali - Sanatoria prevista dall'art. 43, legge 28 febbraio 1985 n. 47 - Provvedimenti del giudice penale relativi a violazioni tali da stravolgere l'opera iniziale - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-01-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/220591-01

EDILIZIA - IN GENERE

La disposizione dell'art. 43, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1985 n. 47 - secondo la quale possono ottenere la sanatoria le opere non ultimate per provvedimenti giurisdizionali o amministrativi, limitatamente alle strutture realizzate e ai lavori che siano strettamente necessari alla loro funzionalità - non si applica nell'ipotesi di provvedimenti del giudice penale concernenti violazioni di rilievo tale da stravolgere le caratteristiche iniziali dell'opera abusiva ovvero concernano plurime violazioni che abbiano consentito l'edificazione dell'intera opera o di una parte rilevante di essa. (Fattispecie in cui all'epoca del primo sequestro erano state realizzate solo le strutture di fondazione in cemento armato mentre al 31 dicembre 1993, data in cui l'opera avrebbe dovuto essere ultimata per poter beneficiare della sanatoria, era stata realizzata una struttura di due piani).

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 43 lett. U CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)