Sez. 3, Sentenza n. 14148 del 26/10/1999 Ud. (dep. 13/12/1999) Rv. 215053 - 01
EDILIZIA - IN GENERE | Condono edilizio - Opere non completate per effetto di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali - Anche se emanati dal G.O. - Applicabilità.
EDILIZIA - IN GENERE
Per provvedimenti amministrativi o giurisdizionali che abbiano impedito l'ultimazione dell'opera entro la data ultima fissata per il cd. condono edilizio, debbono intendersi, agli effetti dell' art. 43 della legge 47 del 1985, non solo quelli provenienti dall'autorità amministrativa e dagli organi di giurisdizione amministrativa, ma anche quelli penali emessi per la diretta o specifica repressione dell'abuso. Devesi pertanto ammettere la possibilità di sanatoria dell'opera limitatamente alle strutture realizzate fino a quella data ed ai lavori destinati a consentirne la funzionalità, con esclusione di ogni altro intervento strutturale.
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 43 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)