Sez. U, Sentenza n. 2842 del 13/06/1989 (Rv. 463076 - 01)
GIURISDIZIONI CIVILI - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE - SOSPENSIONI DEL PROCESSO DI MERITO - OMISSIONE ASCRIVIBILE AL GIUDICE - SENTENZA DI MERITO SUCCESSIVA ALLA PROPOSIZIONE DEL REGOLAMENTO - PRECLUSIONE DELLA DECISIONE SU QUEST'ULTIMO - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI - MANCATA SOSPENSIONE ASCRIVIBILE ALLA PARTE - SENTENZA DI MERITO SUCCESSIVA - EFFETTI - INAMMISSIBILITÀ DEL REGOLAMENTO.*
GIURISDIZIONI CIVILI - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE - SOSPENSIONI DEL PROCESSO DI MERITO - OMISSIONE ASCRIVIBILE AL GIUDICE - SENTENZA DI MERITO SUCCESSIVA ALLA PROPOSIZIONE DEL REGOLAMENTO - PRECLUSIONE DELLA DECISIONE SU QUEST'ULTIMO - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI - MANCATA SOSPENSIONE ASCRIVIBILE ALLA PARTE - SENTENZA DI MERITO SUCCESSIVA - EFFETTI - INAMMISSIBILITÀ DEL REGOLAMENTO.*
La sentenza di merito, che sia stata pronunciata dopo la proposizione del ricorso per regolamento di giurisdizione, per inosservanza dell'Obbligo di sospensione del processo di cui allo art. 367 primo comma cod. proc. civ., non osta alla decisione sul regolamento (salva la preclusione derivante dal passaggio in giudicato della sentenza medesima), quando tale inosservanza sia ascrivibile al giudice, mentre, nel caso in cui essa sia imputabile alla parte, per non aver provveduto al deposito di copia del ricorso presso la cancelleria (copia autentica, e, quindi, non mera copia fotostatica, ove l'avversario ne contesti la conformità allo originale), la suddetta sentenza, in quanto ritualmente emessa, rende inammissibile il regolamento. (V 3942/81, mass n 414597).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 367 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)