Sez. U, Sentenza n. 12830 del 18/12/1997 (Rv. 511032 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Repressione della condotta antisindacale - Giudizio di opposizione contro il relativo decreto - Regolamento preventivo di giurisdizione - Proposizione nel corso di detto giudizio - Ammissibilità - Pronuncia di sentenza sulla giurisdizione o sul merito - Effetti preclusivi sulla decisione del regolamento - Esclusione - Limiti - Passaggio in giudicato della pronuncia anche implicita sulla giurisdizione - Rilevanza - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO
Il regolamento di giurisdizione è ammissibile durante la pendenza del procedimento di opposizione al decreto conclusivo del procedimento di repressione della condotta antisindacale di cui all'art. 28 della legge 20 maggio 1970 n. 300, poiché tale decreto (similmente al decreto ingiuntivo) costituisce, fino al momento in cui venga confermato o revocato in sede di opposizione, un atto processuale provvisorio che non può contenere alcuna implicita statuizione concernente la giurisdizione su cui possa formarsi il giudicato; né - nel quadro normativo di cui all'art. 367 cod. proc. civ., così come modificato dalla legge n. 353 del 1990 - ha effetto preclusivo, rispetto alla decisione sul regolamento di giurisdizione anteriormente proposto, la pronuncia di sentenze, anche sulla giurisdizione, da parte del giudice di merito che, in base a delibazione della fondatezza della questione di giurisdizione, abbia disposto la prosecuzione del giudizio, dato che gli atti e i provvedimenti emessi nelle more della decisione sul regolamento sono destinati a subire gli effetti dell'eventuale accertamento negativo della giurisdizione, con la sola eccezione della formazione del giudicato sulla questione di giurisdizione, implicitamente o esplicitamente risolta dal giudice a quo. (Nella specie non è stata ritenuta preclusiva la pronuncia della sentenza con cui il giudice di merito, successivamente alla proposizione del regolamento, aveva rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione e deciso la causa nel merito, non risultando che la stessa fosse passata in giudicato, in difetto di prova della sua notificazione e nel mancato decorso del termine annuale ex art. 327 cod. proc. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 367 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 61
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)