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Sez. U, Sentenza n. 3942 del 17/06/1981 (Rv. 414597 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO DI MERITO - OBBLIGATORIETA - INOSSERVANZA DA PARTE DEL GIUDICE E CONSEGUENTE PRONUNCIA DELLA SENTENZA DI MERITO - STATUIZIONE SULLA GIURISDIZIONE - POTERE DELLE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - PERSISTENZA - IMPUTABILITA ALLA PARTE DELLA MANCATA SOSPENSIONE, PER L'OMESSO DEPOSITO DI COPIA DEL RICORSO PER REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - INAMMISSIBILITA DEL REGOLAMENTO.*
Stato
decisa il 1981-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414597-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO DI MERITO - OBBLIGATORIETA - INOSSERVANZA DA PARTE DEL GIUDICE E CONSEGUENTE PRONUNCIA DELLA SENTENZA DI MERITO - STATUIZIONE SULLA GIURISDIZIONE - POTERE DELLE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - PERSISTENZA - IMPUTABILITA ALLA PARTE DELLA MANCATA SOSPENSIONE, PER L'OMESSO DEPOSITO DI COPIA DEL RICORSO PER REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - INAMMISSIBILITA DEL REGOLAMENTO.*

Il principio, in forza del quale la sentenza di merito, che sia stata pronunciata dopo la proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione, e per effetto dell'illegittima inosservanza da parte del giudice dell'Obbligo di sospendere il processo a norma dell'art 367 primo comma cod proc civ, non impedisce alle Sezioni Unite della suprema Corte di statuire sulla giurisdizione (salva la preclusione derivante dal passaggio in giudicato della sentenza medesima, ovvero dall'Estinzione del processo di merito), non trova applicazione nel diverso caso in cui detta mancata sospensione sia imputabile alla parte, per non aver provveduto al deposito di copia del ricorso presso la cancelleria del giudice a quo, perche in siffatta ipotesi, la pronuncia nel merito e stata ritualmente emessa, e, quindi, osta a che il regolamento possa esplicare quell'efficacia preventiva che ne costituisce connotato tipico (art 41 primo comma cod proc civ), determinando l'inammissibilita del regolamento stesso. (V 3826/79, mass n 400276; (V 440/70, mass n 345425).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 367 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)