Sez. 1, Sentenza n. 5570 del 16/10/1980 (Rv. 409425 - 01)
BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - NOVITA - INVENZIONI INDUSTRIALI - NOZIONE.*
BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - NOVITA - INVENZIONI INDUSTRIALI - NOZIONE.*
Al fine della brevettabilita di un'invenzione industriale, il requisito della novita intrinseca non postula un grado di creativita ed originalita assolute, rispetto a precedenti cognizioni od invenzioni, ma ricorre anche in un progresso o miglioramento di idee e tecniche preesistenti, idoneo a risolvere problemi ed a soddisfare interessi industriali prima non risolti o soddisfatti, come si verifica nel caso di coordinamento originale ed ingegnoso di elementi e mezzi gia conosciuti con risultato tecnicamente nuovo ed economicamente utile (cosiddetta invenzione di combinazione), ovvero nel caso della risoluzione in forme diverse e piu convenienti di problemi tecnici precedentemente risolti in altro modo (cosiddetta invenzione di perfezionamento), ovvero nel caso di trasposizione di un principio noto o di una precedente invenzione in un diverso settore e con un diverso risultato finale (cosiddetta invenzione di traslazione). (Conf 4528/79, mass n 401030).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 29/06/1939 num. 1127 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)