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Sez. 1, Sentenza n. 4528 del 04/08/1979 (Rv. 401030 - 01)

BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - INVENZIONI INDUSTRIALI - IN GENERE (OGGETTO DEL BREVETTO) - NOVITA - NOVITA INTRINSECA - REQUISITI - CREATIVITA ED ORIGINALITA ASSOLUTE - ESCLUSIONE - INVENZIONI DI COMBINAZIONE, DI PERFEZIONAMENTO E DI TRASLAZIONE - LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1979-08-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401030-01

BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - INVENZIONI INDUSTRIALI - IN GENERE (OGGETTO DEL BREVETTO) - NOVITA - NOVITA INTRINSECA - REQUISITI - CREATIVITA ED ORIGINALITA ASSOLUTE - ESCLUSIONE - INVENZIONI DI COMBINAZIONE, DI PERFEZIONAMENTO E DI TRASLAZIONE - LEGITTIMITA.*

Il requisito della novita intrinseca, al fine della brevettabilita, come invenzioni industriali, anche delle realizzazioni derivate da altre cognizioni od invenzioni, non richiede un grado di creativita ed originalita assolute, rispetto a qualsiasi precedente nozione, ma si concretizza pure in un progresso di idee od in un miglioramento della tecnica preesistente, in modo idoneo a risolvere problemi ed a soddisfare interessi industriali prima non risolti e non soddisfatti, come si verifica nel caso di coordinamento originale ed ingegnoso di elementi e mezzi gia conosciuti, da cui derivi un risultato tecnicamente nuovo ed economicamente utile (cosiddetta invenzione di combinazione), ovvero nel caso della risoluzione in forme diverse e piu convenienti di problemi tecnici gia risolti in altro modo (cosiddetta invenzione di perfezionamento), ovvero nel caso di trasposizione di un principio noto o di una precedente invenzione in un diverso settore e con un diverso risultato finale (cosiddetta invenzione di traslazione). (V 4129/76, mass n 382785; (V 1317/73, mass n 363932).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 29/06/1939 num. 1127 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)