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Sez. 1, Sentenza n. 64 del 11/01/1988 (Rv. 456718 - 01)

ARBITRATO - PROCEDIMENTO ARBITRALE - NORME APPLICABILI - RISPETTO DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1988-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456718-01

ARBITRATO - PROCEDIMENTO ARBITRALE - NORME APPLICABILI - RISPETTO DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

Nel giudizio arbitrale, in Mancanza di una Determinazione da parte di compromittente delle regole processuali da porre a base del procedimento, l'arbitro ha facoltà di regolare il giudizio arbitrale nel modo ritenuto più opportuno, purché osservi i canoni fondamentali che garantiscano la funzionalità del processo ed il rispetto dei diritti di difesa delle parti. Conseguentemente il principio del contraddittorio deve ritenersi osservato quando gli arbitri hanno consentito alle parti di esporre i relativi assunti, di conoscere le prove e le risultanze del processo, di presentare entro un termine prefissato memorie e repliche e di conoscere in tempo utile le istanze e le richieste avverse. (V 4171/82, mass n 422146; (V 2297/73, mass n 365599; (V 1024/73, mass n 363445).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 817 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)