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Sez. L, Sentenza n. 4118 del 24/06/1981 (Rv. 414773 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE - VIZI ATTINENTI AL LUOGO DI NOTIFICAZIONE ED ALLA PERSONA DESTINATA A RICEVERE L'ATTO - NULLITA - SANATORIA EX TUNC - CONDIZIONI - RICORSO PER CASSAZIONE - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1981-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414773-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE - VIZI ATTINENTI AL LUOGO DI NOTIFICAZIONE ED ALLA PERSONA DESTINATA A RICEVERE L'ATTO - NULLITA - SANATORIA EX TUNC - CONDIZIONI - RICORSO PER CASSAZIONE - APPLICABILITA.*

Anche per il ricorso in Cassazione trova applicazione il principio per il quale i vizi attinenti al luogo di notifica delle impugnazioni, al pari dei vizi relativi alla persona presso la quale la notifica deve essere eseguita, non importano la inesistenza della notificazione, bensi la nullita sanabile ex tunc, o attraverso la Costituzione della parte anche dopo la scadenza del termine di impugnazione, oppure, in difetto di Costituzione, attraverso la rinnovazione della notifica ex art 291 cod proc civ. (V 2852/79, mass n 399168; (V 0876/79, mass n 397040).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)