Sez. U, Ordinanza n. 280 del 03/05/1984 (Rv. 434727 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE - NULLITÀ DELLA NOTIFICAZIONE - SANATORIA EX TUNC - CONDIZIONI - RICORSO PER CASSAZIONE - APPLICABILITÀ.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE - NULLITÀ DELLA NOTIFICAZIONE - SANATORIA EX TUNC - CONDIZIONI - RICORSO PER CASSAZIONE - APPLICABILITÀ.*
L'art. 291 cod. proc. civ., il quale, per il caso di nullità (non inesistenza) della notificazione della citazione di primo grado, non sanata dalla Costituzione del convenuto, prevede l'ordine di rinnovazione della notificazione medesima, con assegnazione allo attore di un termine perentorio, configura espressione di un principio generale dell'ordinamento, riferibile ad ogni atto che introduce il rapporto processuale o lo ricostituisce in una nuova fase giudiziale, e, pertanto, pur in difetto di una norma che espressamente lo contempli o lo richiami per il procedimento di legittimità, deve ritenersi applicabile anche con riguardo al caso della nullità della notificazione del ricorso, principale od incidentale, per Cassazione, in quanto non contrastante con l'impulso d'ufficio che caratterizza tale giudizio di legittimità, sempreché detto vizio non risulti già sanato per avere l'atto ugualmente raggiunto il suo scopo alla stregua dell'attività difensiva svolta dalla controparte. (Conf 4118/81, mass n 414773; (Conf 3259/80, mass n 407053; (Conf 2363/80, mass n 406058; (contra 330/83).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)