Sez. 1, Sentenza n. 4736 del 24/07/1986 (Rv. 447439 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE - NOTIFICAZIONE - MANCATA NOTIFICAZIONE PRESSO IL PROCURATORE DOMICILIATARIO - NULLITÀ DELLA NOTIFICA - SANATORIA - MODALITÀ.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE - NOTIFICAZIONE - MANCATA NOTIFICAZIONE PRESSO IL PROCURATORE DOMICILIATARIO - NULLITÀ DELLA NOTIFICA - SANATORIA - MODALITÀ.*
La nullità della notificazione del ricorso per Cassazione perché eseguito, in violazione dell'art. 330 cod. proc. civ., anziché presso il procuratore domiciliatario, presso altro difensore della parte costituito nel giudizio di appello, è sanata, con efficacia ex tunc, mediante la rinnovazione, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. (applicabile anche al ricorso per Cassazione) oppure mediante la Costituzione dell'intimato, anche se avvenuta in udienza dopo la scadenza del termine per proporre controricorso e al solo fine di dedurre la nullità della detta notificazione. (V 4118/81, mass n 414773; (V 2882/75, mass n 376927; (Conf 876/79, mass n 397040).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)