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Sez. L, Sentenza n. 5966 del 27/05/1995 (Rv. 492518 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Incensurabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie relativa all'art. 42 C.C.N.L. 12 novembre 1983 in tema di accantonamenti al fine di integrare l'indennità di anzianità dovuti per i dipendenti delle imprese di spedizione.
Stato
decisa il 1995-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492518-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione da parte del giudice del merito delle clausole di un contratto collettivo di diritto comune è censurabile in sede di legittimità solo per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale e per vizi di motivazione. (Nella specie, è stata confermata la decisione dei giudici di merito secondo cui la clausola dell'art. 42 del c.c.n.l. 12 novembre 1983 per i dipendenti delle imprese di spedizione, relativa all'obbligo delle aziende di effettuare accantonamenti al fine di integrare l'indennità di anzianità dei dipendenti esclusi dalle prestazioni del Fondo di Previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizioni ed agenzie marittime, trovava applicazione indipendentemente dal verificarsi del previsto evento dello scioglimento del Fondo medesimo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Contr. Coll. 12/11/1983 num. 42

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)