Sez. L, Sentenza n. 2859 del 08/05/1985 (Rv. 440613 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - DI CONTRATTO POSTCORPORATIVO NON EFFICACE ERGA OMNES - INCUMULABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'ART. 38 DEL CCNL 4 MAGGIO 1976 PER GLI ADDETTI ALLE AZIENDE DI AUTOTRASPORTI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - DI CONTRATTO POSTCORPORATIVO NON EFFICACE ERGA OMNES - INCUMULABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'ART. 38 DEL CCNL 4 MAGGIO 1976 PER GLI ADDETTI ALLE AZIENDE DI AUTOTRASPORTI.*
L'interpretazione delle clausole di un contratto collettivo postcorporativo (e non efficace erga omnes), compiuta dal giudice del merito, non è censurabile in Sede di legittimità, ove rispettosa delle regole legali di ermeneutica contrattuale e sorretta da adeguata motivazione. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva interpretato l'art. 38 del C.C.n.L. 4 maggio 1976, per gli addetti alle aziende di autotrasporti, nel senso che l'Obbligo delle aziende di costituire l'accantonamento mensile ad integrazione della indennità di anzianità fosse subordinato allo scioglimento del fondo di previdenza di cui all'art. 37, avendo tale evento natura di condizione sospensiva). (Conf 2357/83, mass n 427214; (Conf 2002/83, mass n 426851).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Contr. Coll. 04/05/1976 num. 37, Contr. Coll. 04/05/1976 num. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)