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Sez. L, Sentenza n. 6816 del 08/08/1987 (Rv. 455016 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DELL'INCLUSIONE O NON DI UNA CONDIZIONE SOSPENSIVA - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALLA INTERPRETAZIONE DELLA SOPPRESSIONE DEL FONDO DI PREVIDENZA PER GLI IMPIEGATI DELLE IMPRESE DI SPEDIZIONE ED AGENZIE MARITTIME QUALI CONDIZIONI SOSPENSIVE DELL'OBBLIGO DELLE AZIENDE DI INTEGRARE LA INDENNITÀ DI ANZIANITÀ DEI DIPENDENTI ESCLUSI DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DI DETTO FONDO.*
Stato
decisa il 1987-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455016-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DELL'INCLUSIONE O NON DI UNA CONDIZIONE SOSPENSIVA - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALLA INTERPRETAZIONE DELLA SOPPRESSIONE DEL FONDO DI PREVIDENZA PER GLI IMPIEGATI DELLE IMPRESE DI SPEDIZIONE ED AGENZIE MARITTIME QUALI CONDIZIONI SOSPENSIVE DELL'OBBLIGO DELLE AZIENDE DI INTEGRARE LA INDENNITÀ DI ANZIANITÀ DEI DIPENDENTI ESCLUSI DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DI DETTO FONDO.*

L'interpretazione, da parte del giudice del merito, delle clausole di un contratto collettivo di diritto comune e l'accertamento, da parte dello stesso giudice, dell'inclusione o meno in tale contratto di una condizione sospensiva - che può essere integrata anche da un mutamento legislativo e la cui apposizione non esige l'adozione di formule sacramentali - sono censurabili, in Sede di legittimità, per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale e per vizi di motivazione. (nella specie, la suprema Corte, giudicandola irrispettosa dei canoni interpretativi dettati dagli artt. 1362, 1363 e 1367 cod. civ. e non sostenuta da congrua e corretta motivazione, ha cassato l'impugnata sentenza, la quale aveva escluso che la soppressione del fondo di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione ed agenzie marittime costituisse, ai sensi dell'art. 38 dei contratti collettivi del 1976 e del 1979 per gli addetti alle aziende di autotrasporti, condizione sospensiva dell'Obbligo delle aziende d'integrare, mediante gli accantonamenti previsti dalla stessa disposizione contrattuale, l'indennità di anzianità dei dipendenti esclusi dal campo di applicazione di detto fondo). (V 74/86, mass n 443724; (V 2859/85, mass n 440613; (V 5575/83, mass n 430512).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1353, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 1367, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 20/03/1975 num. 70 art. 2, Legge 20/03/1975 num. 70 art. 3, Contr. Coll. 05/05/1976 num. 37, Contr. Coll. 05/05/1976 num. 38, Contr. Coll. 29/07/1979 num. 37, Contr. Coll. 29/07/1979 num. 38

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)