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Sez. U, Sentenza n. 25695 del 29/05/2008 Cc. (dep. 24/06/2008) Rv. 239702 - 01

UDIENZA PRELIMINARE - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - IMPUGNAZIONI - RICORSO PER CASSAZIONE - IN GENERE | Ricorso della persona offesa costituita parte civile - Natura di impugnazione agli effetti penali - Illegittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 112 Cost. - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2008-05-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/239702-01

UDIENZA PRELIMINARE - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - IMPUGNAZIONI - RICORSO PER CASSAZIONE - IN GENERE

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 428, comma secondo, cod. proc. pen., nella parte in cui attribuisce alla persona offesa costituita parte civile il potere di proporre ricorso per cassazione agli effetti penali avverso la sentenza di non luogo a procedere, in relazione all'art. 3 Cost. - rientrando l'interesse di tale soggetto alla repressione del fatto criminoso nella più accentuata tutela, riconosciuta anche dalle fonti internazionali, della posizione del titolare del bene leso dal reato rispetto al mero danneggiato -, e in relazione all'art. 112 Cost. - potendo il legislatore conferire l'esercizio dell'azione penale anche a soggetti diversi dal pubblico ministero purché l'obbligo di tale esercizio resti comunque fermo in capo a quest'ultimo -.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 112, Legge 20/02/2006 num. 46 art. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 428 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)