Sez. 4, Sentenza n. 26410 del 19/04/2007 Cc. (dep. 09/07/2007) Rv. 236801 - 01
UDIENZA PRELIMINARE - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - IMPUGNAZIONI - RICORSO PER CASSAZIONE - IN GENERE | Persona offesa costituita parte civile - L. n. 46 del 2006 - Natura di impugnazione ai soli effetti civili - Esclusione - Individuazione del giudice di rinvio in caso di annullamento.
UDIENZA PRELIMINARE - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - IMPUGNAZIONI - RICORSO PER CASSAZIONE - IN GENERE
Il ricorso per cassazione della persona offesa costituita parte civile avverso la sentenza di non luogo a procedere emessa all'esito dell'udienza preliminare è preordinato alla tutela degli interessi penali di quest'ultima e, pertanto, in caso di annullamento del provvedimento l'eventuale rinvio deve essere disposto davanti al giudice penale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 425 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 428 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622, Legge 20/02/2006 num. 46 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)